CGIL PIEMONTE

Archivio di ‘INCA’

LAVORATORI PART-TIME E CONVENIENZA AI VERSAMENTI VOLONTARI

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


INDENNIZZI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


PENSIONE DI ANZIANITA’ E DI VECCHIAIA

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


INVALIDITA’ CIVILE

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


PERMESSI E CONGEDI

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


SCHEDA BUONI VACANZE

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


BUONO VACANZE

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


CONGUAGLIO PENSIONI

mercoledì, febbraio 3rd, 2010


Pensioni: verifica dei redditi entro il 30 giugno 2009

giovedì, giugno 25th, 2009

a cura di Maria Oberti

Entro il 30 giugno i pensionati devono dichiarare all’ente di previdenza i redditi diversi dalle pensioni con i modelli “RED”.

La verifica di quest’anno è contrassegnata da alcune novità che sono state introdotte dalla L.14/2009.
La più importante novità consiste nel fatto che per tutta una serie di prestazioni (integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, diritto all’assegno sociale, somma aggiuntiva (14°), assegni e indennità di invalidità civile, ecc…) l’accertamento del diritto si baserà su un valore certo dato dal reddito dell’anno precedente e non più, come in passato, su quello presunto riferito all’anno in corso.
Questo vuol dire che nel 2009 va dichiarato il reddito del 2008 in base al quale sarà confermato, ridotto o aumentato l’importo spettante fino al 30 giugno del 2010.
La nuova procedura ha lo scopo principale di ridurre il rischio di gravosi recuperi a carico dei pensionati, causati dal superamento dei limiti di reddito fissati dalla legge.
Come consuetudine le dichiarazioni reddituali vanno presentate ai Caf che svolgeranno gratuitamente tutte le operazioni necessarie. Per non perdere tempo ed evitare inutili attese, è consigliabile prendere un appuntamento.
Con la verifica di quest’anno scattano misure più severe per chi non presenta in tempo la dichiarazione. In questo caso l’ente di previdenza invia dapprima un sollecito con lettera raccomandata, se l’invito a inviare il modello RED nei successivi 30 giorni cade nel vuoto, la pensione o la parte di essa collegata al reddito sarà sospesa a partire dalla mensilità di ottobre.
Chi si verrà a trovare il questa situazione, potrà successivamente, anche attraverso il SPI o l’INCA, rimediare senza subire alcun danno se farà pervenire all’ente la dichiarazione reddituale, sempre relativa ai redditi 2008, entro il 30 giugno del 2010. In questo caso otterrà il ripristino dell’assegno con tutti gli arretrati. Ma se tarderà oltre un anno alla consegna del modello RED perderà tutti gli arretrati.

 

Indennit

giovedì, giugno 25th, 2009

a cura di Maria Oberti

Nella somministrazione i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro sono tre: somministratore, utilizzatore e lavoratore. Il lavoratore ha un contratto, a tempo determinato o indeterminato, con le agenzie di somministrazione e svolge la sua attività presso un’impresa utilizzatrice per un tempo determinato. Alcuni lavoratori in somministrazione si sono presentati in diverse sedi INPS per richiedere il pagamento della somma di euro 1.300,00 in quanto facenti parte del Progetto "azione di sistema: sperimentazione di un intervento integrato di misure di politica attiva e di sostegno al reddito per i lavoratori somministrati". Questi lavoratori non hanno ricevuto nessuna informazione in merito dall’istituto.

Informazioni che, ad oggi, abbiamo raccolto :
L’unico elemento informativo in nostro possesso è il verbale d’accordo sottoscritto dal Ministero del Lavoro il 13/5/2009 con le organizzazioni sindacali.

Si precisa che l’art.8 di tale accordo prevede che: le Parti sottoscrittrici dell’accordo intendono avvalersi dell’INPS quale soggetto erogatore delle misure a sostegno del reddito, sia per la quota a valere sul Fondo di rotazione che per la quota della bilateralità, secondo modalità definite tramite Convenzione.

Pertanto le sedi INPS potranno erogare le misure a sostegno del reddito solo dopo la stipula di apposita convenzione con l’INPS. Convenzione che dovrà definire le modalità di erogazione del trattamento a sostegno del reddito e le modalità di versamento delle quote di finanziamento da parte degli Enti bilaterali.

Si evidenzia, inoltre, quanto indicato sempre nello stesso articolo art.8 : "Ai fini dell’attivazione operativa delle misure a sostegno del reddito, le Agenzie per il Lavoro verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori somministrati di cui all’art. 4 e rendono disponibili i dati all’INPS per l’erogazione dei pagamenti.."
L’Accordo è stato reso possibile con il concorso economico della bilateralità, disciplinata dal Contratto, ed è la prima misura di sostegno per i lavoratori disoccupati dopo quella prevista dal Ccnl, ed utilizzata sinora da migliaia di lavoratori.

L’accordo è rivolto ai lavoratori in somministrazione:

  • con almeno 78 giorni di lavoro con Agenzie per il lavoro a partire dal 1.1.2008
  • disoccupati da almeno 45 giorni di calendario
  • privi dei requisiti di accesso per indennità di disoccupazione e ammortizzatori

Prevede:

  • 1.300 euro lordi una tantum di sostegno al reddito
  • un voucher individuale di 700 euro da utilizzare esclusivamente per la partecipazione a corsi di formazione (cioè lo spenderà l’Agenzia di somministrazione per finanziare i corsi di formazione)

Invitiamo i lavoratori in possesso dei requisiti a rivolgersi per ulteriori informazioni e per avanzare le domande a NidiL-CGIL o al Patronato I.N.C.A.

Periodi di lavoro all’estero totalizzabili ai fini del diritto alla disoccupazione

giovedì, giugno 25th, 2009

a cura di Maria Oberti

Alcune sedi INPS hanno respinto pratiche di Disoccupazione a Requisiti Ridotti non valutando quanto previsto dalla loro circolare n. 199/88.

PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO

I periodi di lavoro subordinato prestati in paesi esteri convenzionati, sono totalizzabili ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione (con esclusione del TS edilizia art. 8 legge n. 1115/68 per lo specifico requisito delle 13 settimane).

Di conseguenza tale principio è applicabile anche nel caso di indennità con requisiti ridotti (circolare INPS n. 199 del 04/10/88). Le giornate prestate in un paese estero sono da considerarsi utili ai fini del perfezionamento del diritto (requisiti di assicurazione e contribuzione), mentre la misura della prestazione è calcolata sulla base dell’attività effettivamente svolta in Italia.

Il lavoratore dovrà produrre, in aggiunta ai moduli ordinariamente richiesti, anche gli appositi formulari internazionali comprovanti i periodi di assicurazione o di occupazione maturati all’estero; nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, tali formulari saranno richiesti d’ufficio dalle sedi INPS ai competenti organismi esteri, sulla scorta dei dati forniti dagli interessati.

 

Il Patronato INCA dispone di uffici internazionali in tutti i paesi

 

Indennit

giovedì, giugno 25th, 2009

a cura di Maria Oberti

Sintesi della circolare Inps n.82/2009: se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore per CIGS e CIGO) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie o ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS o CIGO si avranno due casi:

  • se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS o in CIGO dalla data di inizio della stessa;
  • qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

La circolare specifica che in caso di infortunio o malattia professionale deve essere corrisposta l’indennità economica da parte dell’INAIL con eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro e dobbiamo anche sostenere il diritto all’integrazione al 100% della retribuzione in base a quanto stabilisce il contratto di lavoro.